Art. 15.
(Incentivazione alla stipulazione dei contratti di inserimento lavorativo).
1. Per i lavoratori assunti con contratto di inserimento lavorativo a tempo indeterminato la quota di contribuzione è dovuta per i primi due anni nella misura corrispondente a quella prevista per i lavoratori in contratto formativo.
2. Per i lavoratori assunti con contratto di inserimento lavorativo a tempo determinato, i benefìci di cui al comma 1
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trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto trasformato.
3. Il datore di lavoro ha diritto al rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate in conformità ai criteri fissati a livello regionale, in relazione al progetto formativo attuato, a carico del Fondo di rotazione per la formazione professionale di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.